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Attività processuale del destinatario della notifica – Cass. n. 18607/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.

 

Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18607 del 30/06/2021 (Rv. 661615 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_739

 

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2021