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Sanabilità per acquiescenza – Cass. n. 20950/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Conclusioni del P.G. - Termine ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020 - Tardività - Conseguenze - Nullità relativa - Sanabilità per acquiescenza - Fondamento.

 

Il deposito tardivo, rispetto al termine prescritto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 176 del 2020, delle conclusioni del P.G. è fonte di nullità processuale di carattere relativo che resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 c.p.c., in quanto la tempestività dell'intervento opera esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, sicché è rimessa a queste ultime la facoltà e l'onere di eccepire la tardività.

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 20950 del 22/07/2021 (Rv. 661898 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070

 

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Cassazione

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2021