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Violazione del "minimo costituzionale" – Cass. n. 471/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Violazione del "minimo costituzionale" - Protezione umanitaria - Provvedimento del giudice del merito - Mera attestazione di produzioni documentali e di loro inidoneità ai fini dell'integrazione sociale - Mera attestazione dell'insussistenza di motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio - Sussistenza.

 

Viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l'esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand'anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 471 del 10/01/2022 (Rv. 663486 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_013, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_118

 

Corte

Cassazione

471

2022