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Difetto di legittimazione "ad causam" – Cass. n. 7514/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Ricorso per cassazione - Difetto di legittimazione "ad causam" - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Fondamento.

 

L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382

 

Corte

Cassazione

7514

2022