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Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Cass. n. 7090/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Riduzione del sindacato di legittimità al «minimo costituzionale» - Censura di insufficienza della motivazione - Inammissibilità - Vizi deducibili - Individuazione.

 

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 (Rv. 664120 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

7090

2022