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Procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado – Cass. n. 8773/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti - Giudizio di rinvio - Posizione delle parti - Riproposizione delle impugnazioni - Necessità - Esclusione.

 

Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (Rv. 664448 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_394

 

Corte

Cassazione

8773

2022