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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19214 del 06/07/2023 (Rv. 668177 - 01)

Errore "in procedendo" - Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omesso esame di domanda - Sostituzione di un'azione ad altra per travisamento dell'effettivo contenuto della domanda da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", così travisando il contenuto effettivo della censura).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19214 del 06/07/2023 (Rv. 668177 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2900