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Conservazione dei trattamenti economici in godimento – Cass. n. 12952/2022

Istruzione e scuole - università' - personale - in genere - Docenti universitari - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Adeguamento alla nuova disciplina - Criteri - Conservazione dei trattamenti economici in godimento - Portata applicativa.

 

In tema di indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979, spettante al personale universitario docente in servizio presso cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999 non fa salva solo la conservazione dei trattamenti economici in godimento ma assicura, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, l'equiparazione fino a quel momento garantita dalla normativa previgente che, seppure pensata in relazione ad un diverso sistema di inquadramento, poteva essere attuata tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione della disciplina legale e contrattuale, dall'altro, del criterio, di carattere generale, della necessaria parificazione a fronte di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12952 del 22/04/2022 (Rv. 664482 - 01)

 

Corte

Cassazione

12952

2022