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Mediazione - La informativa

14 Marzo 2010 - Avvocati - Mediazione - La informativa da far sottoscrivere al Cliente e la formula da inserire nella procura (art. 4 Dlgs 28/2010)

Avvocati - Mediazione - Prossima scadenza 20 Marzo 2010 - Obbligo di informativa per iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico - Obbligo a partire dal 20 Marzo 2010 per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo. Nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda l'obbligo di informativa per iscritto decorre dal 11 Marzo 2011 (art. 4 e art. 24 del Dlgs 28/2010)

La informativa da far sottoscrivere al Cliente (1) (la informativa in formato rtf- word a cura del Consiglio nazionale forense)

Informativa ex art. 4 Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 n. 28

Io sottoscritto ____________________________ ____________________ ___________________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________ ______________ _________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e______________ _____________________ ________________________ (indicazione della controparte) in relazione a ___________________ ______________________ _________________ _________ __________(indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

___________________________ (Sottoscrizione dell’assistito)

___________________________  (Sottoscrizione dell’Avvocato)

Si consiglia di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue: CNF, Circolare n.11-C-2010: Modello di procura alle liti. www.consiglionazionaleforense.it

Il sottoscritto ______________________ ___________________ __________________________ nato a________________________ il _____________ e residente a _________________________ in Via _______________________________ n. _______, C.F. _____________________, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo…

(1) CNF, Circolare n.11-C-2010: Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa. www.consiglionazionaleforense.it