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Mediazione - provvigione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21758 del 27/10/2016

Conclusione dell'affare - Diritto del mediatore al compenso - Sussistenza - Diritto del mediatore a percepire un ulteriore corrispettivo - Insussistenza - Limiti.

In tema di mediazione, vige il principio generale per cui da un medesimo rapporto mediatorio, nascente da un contratto cd. di mediazione propria o da un contratto di mandato (cd. mediazione impropria), sorge il diritto ad un unico compenso, e ciò anche se, in successione di tempo, siano intervenute una mediazione tipica ed una atipica; tuttavia, il diritto alla provvigione, per l'espletamento fattivo e con esito positivo di una intermediazione, può coesistere con il diritto a percepire una somma ulteriore per lo stesso affare qualora il cliente non abbia accettato una precedente proposta conforme alle istruzioni date e nell'atto di conferimento dell'incarico sia stato espressamente pattuito il pagamento, in tale caso, di una penale corrispondente alla provvigione o comunque ad essa proporzionata.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21758 del 27/10/2016