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Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)

Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale intercorso tra i concorrenti riuniti in ATI, che non rispecchi la percentuale di partecipazione ai lavori indicata nel documento presentato in sede di offerta, in forza dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo applicabile "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 47 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2014 -, a tenore del quale la mancata corrispondenza tra partecipazione all'ATI ed esecuzione dei lavori comporta la "nullità del contratto", trattandosi di precetto imperativo non derogabile dall'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo promossa dalla capogruppo di un'ATI nei confronti del fallimento della mandante, per ottenere le somme incassate da quest'ultima eccedenti la percentuale di ripartizione degli utili concordata con i patti parasociali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418Dlgs_14_2019_art_208, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206