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Associazione temporanea di imprese – Cass. n. 11802/2022

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere - Associazione temporanea di imprese - Clausola compromissoria - Subappalto - Estensione soggettiva alle imprese mandanti - Fondamento - Fattispecie.

 

L’impresa mandataria di un'associazione temporanea di imprese può ricevere dalle imprese associate, in forza del sottostante mandato con rappresentanza, il potere di rappresentarle non soltanto nei rapporti con la stazione appaltante ma anche nei rapporti con i terzi, in vista della migliore realizzazione dell'opera per la quale l'associazione è stata costituita; in tal caso, ex art. 808, comma 2 c.p.c., il potere di concludere i contratti esecutivi e di subappalto, comprende quello di pattuire la clausola compromissoria, la cui efficacia soggettiva è estesa anche alle imprese mandanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto una impresa mandante inclusa nel perimetro di efficacia soggettiva della clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto concluso con un terzo dalla mandataria dell'a.t.i. con cui la prima era riunita in associazione per la realizzazione di lavori pubblici).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11802 del 12/04/2022 (Rv. 664668 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1704

 

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Cassazione

11802

2022