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Opere pubbliche (appalto di) - garanzie della esecuzione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33858 del 04/12/2023 (Rv. 669510 - 01)

Appalto di opere pubbliche - Polizza fideiussoria - Risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore - Parziale realizzazione dell'opus - Obbligatorietà del collaudo - Presupposti e limiti - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l'estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33858 del 04/12/2023 (Rv. 669510 - 01)