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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014

Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Regime introdotto dal d.lgs. n. 30 del 2007 - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Requisito della convivenza o del pregresso soggiorno regolare del richiedente - Necessità - Esclusione - Sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano - Conservazione del diritto al soggiorno - Condizioni Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente - salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, mentre, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 30 cit., subordina la conservazione del diritto al soggiorno alla permanenza sul territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso ovvero alle ulteriori condizioni alternative previste dalla medesima disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014