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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18608 del 03/09/2014

Provvedimento di espulsione - Impugnazione da parte dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1986 - Tutela del diritto alla vita familiare dello straniero - Applicabilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18608 del 03/09/2014

In tema di disciplina dell'immigrazione, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (introdotto dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5), nel disporre che qualora debba adottarsi un provvedimento di espulsione, ai sensi del secondo comma, lett. a) e lett. b), della medesima disposizione, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonchè dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero in ogni caso in cui esso non contrasti con gli interessi pubblici.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18608 del 03/09/2014