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ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2545 del 05/02/2014

Protezione internazionale - Rito sommario di cognizione introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Ricorso per cassazione - Conseguenze in tema di notifica del ricorso ad onere del ricorrente. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2545 del 05/02/2014

Le controversie in tema di protezione internazionale dello straniero sono assoggettate al rito sommario di cognizione attesa l'avvenuta abrogazione, in forza del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, del rito speciale di cui all'art. 35 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il cui comma 14 prevedeva, in particolare, la notifica del ricorso per cassazione a cura della cancelleria. Ne consegue che, applicandosi nel giudizio davanti alla Corte di cassazione la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, notificare il ricorso alla controparte.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2545 del 05/02/2014