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Domanda per il riconoscimento della protezione internazionale

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - espulsione - opposizione - presentazione di domanda per il riconoscimento della protezione internazionale dopo la notifica del decreto - valutazione ai fini della legittimità del provvedimento - irrilevanza - fondamento - sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018

>>> In tema di ricorso avverso l'espulsione prefettizia, non assume rilievo, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale poiché il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, né in tale caso sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., poiché l'accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l'opposizione all'espulsione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018