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Minore straniero soggiornante in Italia - Cass. n. 27238/2020

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Prognosi negativa basata su elementi non riguardanti specificamente i minori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza di "gravi motivi" connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l'oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori( Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale per i minorenni che, senza avere considerato il radicamento in Italia dei due figli minori di nove e quattro anni, nati e sempre vissuti nel nostro Paese, aveva rigettato l'istanza di concessione del permesso di soggiorno, limitandosi a sottolineare la situazione di irregolarità dei genitori, perdurante da circa sei anni e la situazione di detenzione del padre).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27238 del 30/11/2020 (Rv. 659831 - 01)

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