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Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice – Cass. n. 12668/2014

Opposizione - Regola del foro erariale - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.

Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale).

L'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12668 del 05/06/2014

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