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Condanna per responsabilità aggravata – Cass. n. 5459/2022

Patrocinio statale - condizioni – revoca - Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione per avere la parte resistito o agito in giudizio con dolo o colpa grave ex art. 96 c.p.c. - Pronuncia - Contestualmente alla sentenza che accerta la sussistenza dei presupposti della lite temeraria - Esclusione - Competenza del giudice della revoca ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 che pronuncia con decreto autonomamente motivato.

 

La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciato all'interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre considerato autonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all'art. 170 del medesimo d.P.R.. Spetta, quindi, al giudice della revoca motivare autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5459 del 18/02/2022 (Rv. 664065 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096

 

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Cassazione

5459

2022