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Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - legittimazione - passiva - acquirente consapevole dello spoglio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005

Presupposti dell'azione - Verificazione dell'acquisto prima della proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dello "spoliator" - Acquisto a titolo particolare successivo a tale proposizione - Applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ. - Conseguenze - Efficacia anche esecutiva della sentenza nei confronti dell'acquirente - Trascrizione dell'acquisto - Irrilevanza - Fondamento.

La regola dettata dall'art. 1169 cod. civ. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell'acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l'acquisto con la consapevolezza dell'avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, a protezione dell'attore ed a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all'art. 111 cod. proc. civ. ed in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005