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Possesso - "animus spoliandi" - consenso dello spogliato - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14797 del 14/06/2017

Azione di reintegrazione - Consenso del possessore allo spoglio - Conseguenze.

In tema di spoglio, l’accertamento del giudice deve riguardare sia l’elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l’elemento soggettivo, ossia l’“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice), nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell’“animus spoliandi”.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14797 del 14/06/2017