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Possesso - "animus possidendi" (o "domini") - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22667 del 27/09/2017

Possesso “ad usucapionem” - Prova dell'"animus possidendi" - Presunzione relativa in base all'esercizio del potere di fatto sulla cosa - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere probatorio a carico del convenuto - Contenuto.

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ed in tal caso sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (nella specie, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22667 del 27/09/2017