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Diritto di credito dell'appaltatore – Cass. n. 12483/2022

Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - restituzione della cosa - ritenzione del possessore di buona fede - Diritto di credito dell'appaltatore - Diritto di ritenzione del cantiere - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di rescissione ex art. 340 l. n. 2248 del 1865.

 

Quando il vincolo contrattuale tra committente ed appaltatore è venuto meno per effetto della rescissione ad opera del committente (nella specie, ex art. 340 l. n. 2248 del 1865, applicabile "ratione temporis", ad opera dell'ente pubblico) al diritto di credito dell'appaltatore non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo della riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, ma solo come un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022 (Rv. 664692 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460

 

Corte

Cassazione

12483

2022