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Divieto per il convenuto in possessorio di proporre il giudizio petitorio – Cass. n. 24236/2022

Possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie (nozione, differenza con le azioni di nunciazione, distinzioni) - giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - divieto di cumulo - in genere - Divieto per il convenuto in possessorio di proporre il giudizio petitorio - Fondamento - Azione petitoria esperita dall'attore in possessorio - Ammissibilità - Rilevanza come rinuncia alla tutela possessoria - Esclusione - Proposizione della domanda petitoria in autonomo giudizio - Necessità - Conseguenze - Domanda dell'attore formulata nella fase di merito del procedimento possessorio - Inammissibilità - Fondamento.

 

In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022 (Rv. 665558 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1144, Cod_Proc_Civ_art_705

 

Corte

Cassazione

24236

2022