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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16465 del 04/07/2017

Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Prospettazione alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza - Irrilevanza.

In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16465 del 04/07/2017