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Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4595 del 21/02/2020 (Rv. 656910 - 01)

Compenso professionale dovuto ad avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Individuazione - Fattispecie.

In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art_ 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nella data di presentazione al Consiglio dell'Ordine del parere di congruità sulla parcella, anteriore alla conclusione del giudizio nel quale era stata svolta l'attività).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4595 del 21/02/2020 (Rv. 656910 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2957

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