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Prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020 (Rv. 656945 - 01)

Sospensione della prescrizione ex art_ 2941, n. 8 c.c. - Caratteristiche della condotta del debitore - Fattispecie.

L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art_ 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art_ 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020 (Rv. 656945 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2941

PRESCRIZIONE CIVILE

SOSPENSIONE PER RAPPORTI TRA LE PARTI