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Imposta di registro - Riscossione - Credito erariale - Cass. n. 12740/2020

Prescrizione civile - termine - prescrizione ordinaria decennale irpef - iva - irap - Imposta di registro - Riscossione - Credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento. - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione.

In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948

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2020