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Specifica indicazione del tipo legale e della durata – Cass. n. 1980/2022

Prescrizione civile - Prescrizione estintiva - Specifica indicazione del tipo legale e della durata - Omissione - Conseguenze - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Necessità - Onere di allegazione e prova dei fatti interruttivi - A carico del creditore erariale.

 

Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1980 del 24/01/2022 (Rv. 663664 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_2697

 

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