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Mera iscrizione di ipoteca – Cass. n. 14213/2022

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Iscrizione di ipoteca - Atto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.

 

La mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022 (Rv. 664962 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2954, Cod_Civ_art_1219

 

Corte

Cassazione

14213

2022