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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza – Cass. n. 6106/2006

Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese - Esclusione - Revoca dell'ingiunzione - Necessità. 

L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006

 

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Cassazione

6106 

2006