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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - competenza (conciliatore - pretore - presidente del tribunale - capo ufficio giudiziario che ha deciso la causa) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016

Ricorso per cassazione - Contenuto - Dovere di chiarezza e sintesi espositiva - Mancato rispetto - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016