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Decreto - opposizione - Ingiunzione di pagamento europea - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2840 del 31/01/2019

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Ingiunzione di pagamento europea - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2840 del 31/01/2019

Opposizione – Richiesta del creditore di prosecuzione secondo la procedura ordinaria – Individuazione della procedura – Spettanza al creditore – Poteri del giudice dell'ingiunzione – Fissazione di un termine al creditore per introdurre la domanda – Inosservanza – Conseguenze.

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2840 del 31/01/2019