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Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti – Cass. n. 46/2021

Procedimenti sommari - Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3