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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 8870/2022

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria - in genere - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Configurabilità - Apposizione della formula esecutiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022 (Rv. 664466 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_480

 

Corte

Cassazione

8870

2022