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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6156 del 16/03/2011

Mancato esperimento del tentativo di conciliazione - Improcedibilità della domanda e sospensione del giudizio - Contestuale delibazione sulla giurisdizione - Rilevanza - Efficacia di giudicato - Esclusione.

In tema di controversie di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 bis cod. proc. civ. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell'impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6156 del 16/03/2011