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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017

Giudizio di opposizione a verbale di accertamento d'infrazione stradale - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011 - Appello erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 per evitare la decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art. 4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017