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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019

Rito cd. Fornero - Giudizio di primo grado - Articolazione in due fasi procedimentali - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Deposito per via telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l'art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2930 del 31/01/2019