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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente per territorio – Cass. 12205/2019

Lavoro carcerario - Competenza territoriale - Art. 413, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Rapporto di lavoro privato - Foro speciale della sede dell'azienda - Rapporto di lavoro intercorrente con il Ministero della giustizia - Competenza del Tribunale di Roma - Sussistenza - Fori alternativi - Permanenza.

Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato.

Ne consegue che, intercorrendo detto rapporto con il Ministero della giustizia, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, comma 2, c.p.c., costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12205 del 08/05/2019 (Rv. 653766 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 413 – Giudice competente