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Competenza territoriale - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Cass. n. 11023/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Competenza territoriale - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Deduzioni del convenuto - Irrilevanza - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori ex art. 413 c.p.c. - Applicabilità - Criteri.

La competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, pertanto, laddove il lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, di cui alla norma citata, si radicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito deve continuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenuta nella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire, a nulla rilevando l'eccezione del convenuto circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro in atto e di una sede nel luogo in cui lo stesso deve essere ripristinato.

Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11023 del 10/06/2020 (Rv. 657997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Civ_art_2112

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

11023

2020