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Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Cass. n. 24134/2020

procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Condizione di procedibilità della domanda - Omissione - Ordinanza di improcedibilità - Mancata fissazione del termine di cui al comma 2 - Nullità - Appello - Rinnovazione ex art. 162 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445- bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24134 del 30/10/2020 (Rv. 659266 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_445_2

corte

cassazione

24134

2020