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Rito del lavoro - Poteri istruttori ufficiosi - Cass. n 23605/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Rito del lavoro - Poteri istruttori ufficiosi - Presupposti - Limiti - Tardiva costituzione in giudizio - Esercizio - Esclusione.

Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - quale caratteristica precipua del rito speciale - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020 (Rv. 659262 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042

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