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Requisito sanitario necessario al riconoscimento di una prestazione – Cass. n. 36382/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Requisito sanitario necessario al riconoscimento di una prestazione - Insussistenza - Rigetto della domanda - Conseguenze - Accertamento del requisito sanitario utile per una diversa prestazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36382 del 24/11/2021 (Rv. 663088 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445 bis, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

36382

2021