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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3086 del 11/02/2010

Domanda di accertamento della proprietà di un bene - Legittimato passivo - Possessore o proprietario attuale del bene - Sussistenza - Danti causa - Litisconsorti necessari - Esclusione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei loro confronti - Necessità - Esclusione.

L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di compenso per prestazione di lavoro subordinato di guardiana) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari, con la conseguenza che nei loro confronti non deve essere integrato il contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3086 del 11/02/2010