Skip to main content

Procedimento civile - fascicolo - d'ufficio - Formazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 14/03/2000

Deposito e custodia degli atti di parte - Finalità - Verifica regolarità formale degli atti depositati - Oggetto.

 

Gli atti depositati dalle parti devono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e devono rimanere custoditi presso la cancelleria e non possono essere restituiti alle parti stesse, che hanno facoltà di richiederne al cancelliere copie o estratti autentici (ex art. 58 e 743 e segg. cod. proc. civ.). Il deposito e la custodia dell'atto hanno lo scopo di garantirne la conservazione e di impedirne qualsiasi alterazione successiva al deposito. La regolarità formale di un atto può essere riscontrata solo con riferimento a quello che è rimasto depositato in cancelleria, non avendo rilievo che altro esemplare restituito alla parte con il timbro "depositato" e, quindi, mai entrato o uscito dalla sfera di custodia del cancelliere, venga successivamente esibito ed in esso figuri la sottoscrizione dell'istante, non presente nel primo.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2919 del 14/03/2000