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Grave inimicizia

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - grave inimicizia - presentazione di una denuncia od azioni compiute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali - idoneità a configurare l'obbligo di astensione di un componente di un consiglio dell'ordine - esclusione - presupposti di tale obbligo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018

>>> Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del componente di un Consiglio dell'Ordine nei confronti di un incolpato deve essere reciproca e, pertanto, non è sufficiente ad integrarla la mera presentazione di una denuncia o, comunque, di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, né può, in linea di principio, originare dall'attività consiliare del componente stesso per questioni inerenti all'esercizio della professione, ma deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018