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Istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione – Cass. n. 18611/2020

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione – procedimento - Ordinanza di rigetto dell' istanza di ricusazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte)manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus". L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18611 del 07/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_053, Cod_Proc_Civ_art_054

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2020