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Costituzione del contumace (tardiva comparizione) – Cass. n. 1051/2021

Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in appello -  Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni.

La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. Ciò non si verifica nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ove il difetto di "jus postulandi" riguardi la posizione del creditore istante, il quale, essendo litisconsorte necessario, deve partecipare al processo ma non essere necessariamente costituito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_182

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2021