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Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale – Cass. n. 10141/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - esposizione dei fatti e della "causa petendi" - Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie.

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_184_1